Prestazione di Responsabile o Direttore dell’Esercizio (nel seguito RdE/DdE) per impianti di categoria D ai sensi del DPR 753/80, del DM 11-02-2011 e del DD 101 del 9 marzo 2015, in particolare relativamente a impianti tipo scala/marciapiede mobile in servizio pubblico o assimilabili, ubicati nelle stazioni ferroviarie e nelle fermate. Il RdE/DdE presenzierà tutte le verifiche periodiche, verifiche straordinarie, la manutenzione e le revisioni speciali e decennali; si occuperà di redigere e di aggiornare il Regolamento di Esercizio dell’impianto che dovrà essere fornito timbrato e firmato in triplice copia a RFI. Dopo la prima predisposizione del Regolamento di Esercizio e ogni qual volta lo stesso verrà modificato, il RdE/DdE si occuperà della formazione degli addetti alla videosorveglianza nonché alla manovra d’emergenza ordinaria e straordinaria, in accordo al piano di soccorso per il recupero dei passeggeri. Al termine della formazione il RdE/DdE provvederà a rilasciare i relativi attestati. Ogni 6 mesi il RdE/DdE fornirà a RFI lo scadenzario di tutte le attività di verifica e manutenzione interessanti l’impianto per i 12 mesi successivi.