04 · Opere complementari
70 · Trattamento protettivo per la conservazione di strutture lignee due mani
50 · Trattamento protettivo per la conservazione di strutture lignee a due mani
CapitoloE
Opere metalliche e strutture in legno
Sezione04
Opere complementari
Voce70
Trattamento protettivo per la conservazione di strutture lignee due mani
Trattamento protettivo per la conservazione di strutture lignee poste in classe di utilizzo 2 secondo EN 335 ed ogni altro onere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte. Il legno dovrà essere preparato tramite adeguata carteggiatura e pulizia da ogni impurità. L'applicazione avviene tarmite la stesura di un fondo protettivo con azione preventiva contro funghi decoloranti, funghi distruttori e insetti. Il fondo dovrà essere in regola secondo Biocidal Products Regulation (BPR, Regulation (EU) 528/2012) e testato secondo EN 599. La stesura di due mani di impregnante protettivo regolatore dello scambio umidità legno/aria e protettivo da agenti atmosferici.
Articolo50
Trattamento protettivo per la conservazione di strutture lignee a due mani
- Prezzo
- Unità di misura
- mq
Voci correlate
- Telai semplici in ferro eseguiti con profilati, per controtelai, cassonetti, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di antiruggine, completi in operaABR26_E.04.10.100.a
- In acciaio S 275 compreso eventuali tiranti e bulloniABR26_E.04.10.10.b
- In acciaio S 355 compreso eventuali tiranti e bulloni. Non sono comprese le eventuali lavorazioni (es. demolizione, taglio a sezione obbligata) necessarie alla sostituzione di elementi strutturaliABR26_E.04.10.10.c
- Telai semplici in ferro eseguiti con lamiera zincata pressopiegata, per controteai, cassonetti, ecc., forniti e posti in opera compreso di una mano di antiruggine, completi in operaABR26_E.04.10.110.a
- Posa in opera di ferro lavorato già fornito di qualsiasi tipo di profilato per un minimo contabilizzabile di 30 kg per ogni singolo elementoABR26_E.04.10.120.a
- In profilati normali lavorato per staffe per un minimo contabilizzabile di 30 kg per ogni singolo elementoABR26_E.04.10.130.a